Ai sensi della Legge regionale n. 39/2002 e relativo Regolamento di attuazione n. 7/2005, durante il periodo di grave pericolosità di incendio, nonché durante il periodo di allerta, in tutte le aree del Comune a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata Legge n.353/2000 e/o immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato: accendere fuochi di ogni genere; far brillare mine o usare esplosivi; usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli; usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace; fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio; esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici; transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti.