Fonte ANCI
Con questa proposta s’intende consentire ai Comuni la facoltà di disciplinare, nell’ambito dei principi sul decentramento amministrativo e delle potestà loro attribuite ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, la valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali, che risultano presenti nelle diverse realtà territoriali e che non sono disciplinate dalla legge per la promozione dello sviluppo economico, compito attribuito agli stessi Comuni dagli articoli 2 e 9 dell’ordinamento delle autonomie.
Istituzione delle denominazioni comunali
di origine (De.Co) per la tutela e la
valorizzazione delle attività agro-alimentari
tradizionali locali
Articolo 1
1. I Comuni individuano l’assunzione di iniziative dirette a sostenere interventi socio-culturali ai fini della valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali locali attraverso la Denominazione Comunale (De.Co).
2. I Comuni possono, compatibilmente alle indicazioni espresse nei propri statuti, adottati ai sensi dell’articolo 4 della legge 8 giugno 1990, n.142, e successive modificazioni e nel rispetto della legislazione comunitaria e nazionale in materia di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari, disciplinare con un regolamento le forme d’intervento di cui al primo comma, avuto riguardo di quanto disposto dalla presente legge.
Articolo 2
1. I Comuni prevedono, nel regolamento di attuazione della presente legge, l’istituzione di strumenti di segnalazione e di accertamento diretti ad acquisire elementi conoscitivi relativamente alla presenza nei propri territori comunali di ogni tipo d’iniziativa, individuale e collettiva, anche in libere associazioni, che persegue attività riconducibili a quelle di cui all’articolo 1, primo comma.
2. Le segnalazioni delle attività di cui al primo comma del precedente articolo, effettuate con le modalità di cui al regolamento comunale, sono soggette ad accertamenti e valutazioni di commissioni di esperti e tecnici, la cui istituzione e composizione è stabilita dallo stesso regolamento.
3. Le commissioni sono dotate di piena autonomia ed indipendenza per l’effettuazione delle loro valutazioni ai fini di cui all’articolo 3.
Articolo 3
1. I Comuni possono costituire raccolte delle documentazioni storiche, tecniche, testimonianze di diffusione e di apprezzamento dei prodotti dei loro territori. Gli elementi più significativi sono trascritti nel registro Denominazione Comunale (De.Co) al quale sono iscritte le aziende ed i privati cittadini che effettuano tuttora le produzioni tradizionali, con ogni notizia utile alla individuazione delle speciali caratteristiche dei prodotti, della localizzazione ed estensione della zona di produzione, dell’epoca nella quale la stessa risulta ivi iniziata, ad opera di chi e da chi viene ora proseguita.
2. Nel registro Denominazione Comunale (De.Co) ciascun produttore può essere distinto con un numero progressivo.
3. L’iscrizione nel registro Denominazione Comunale (De.Co) avviene dopo aver acquisito il parere favorevole della commissione di cui al precedente articolo e viene certificata, a richiesta dell’interessato, con le modalità previste dal regolamento.
4. Il regolamento definisce le condizioni da osservare per apporre sul contenitore del prodotto il riferimento all’iscrizione nel registro dei prodotti tradizionali del Comune.
Articolo 4
1. I Comuni che intendono avvalersi della facoltà a loro attribuita dalla presente legge, ispirano le proprie iniziative a criteri di trasparenza e di efficacia, in particolare sotto i profili della ricerca di apporti consultivi e collaborativi presso organi pubblici, associazioni e privati che assumono o intendono assumere iniziative riconducibili ai fini di cui all’articolo 1 della presente legge.
2. I Comuni possono effettuare raccolte e collezioni dei prodotti tradizionali, favorendone la conoscenza da parte di chi vi ha interesse.
3. I Comuni possono organizzare manifestazioni per valorizzare le produzioni tradizionali dei loro territori insieme con le attività culturali alle stesse connesse.
4. Alle manifestazioni suddette i Comuni promuovono la partecipazione degli organismi di cui al primo comma, insieme ai quali possono organizzare iniziative d’informazione anche a carattere permanente utilizzando strutture esistenti o che potranno essere reperite.
Articolo 5
1. Nell’ambito delle disponibilità normative recate alla legge 8 giugno 1990, n. 142, possono essere previste dai regolamenti comunali forme istituzionali associate, motivate da opportunità di coordinamento e dalla evidente presenza di comuni interessi ai tini della presente legge.
Articolo 6
1. Un esemplare dei regolamenti adottati dai Comuni, ai sensi della presente legge. deve essere inviato alla Regione, alla Provincia e alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato entro un mese dalla relativa data di entrata in vigore.