Denominazione Comunale di Origine

Con questa proposta s’intende consentire ai Comuni la facoltà di disciplinare la valorizzazione delle attività agro-alimenta­ri tradizionali.

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Descrizione

Fonte ANCI

Con questa proposta s’intende consentire ai Comuni la facoltà di disciplinare, nel­l’ambito dei principi sul decentramento amministrativo e delle potestà loro attribuite ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, la valorizzazione delle attività agro-alimenta­ri tradizionali, che risultano presenti nelle diverse realtà territoriali e che non sono disciplinate dalla legge per la promozione dello sviluppo economico, compito attri­buito agli stessi Comuni dagli articoli 2 e 9 dell’ordinamento delle autonomie.

Istituzione delle denominazioni comunali

di origine (De.Co) per la tutela  e la

valorizzazione delle attività agro-alimentari

tradizionali locali

 

Articolo 1

 

1.      I Comuni individuano l’assunzione di iniziative dirette a soste­nere interventi socio-culturali ai fini della valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizio­nali locali attraverso la Denominazione Comunale (De.Co).

 

2.      I Comuni possono, compatibilmente alle indica­zioni espresse nei propri statuti, adottati ai sensi del­l’articolo 4 della legge 8 giugno 1990, n.142, e succes­sive modificazioni e nel rispetto della legislazione comunitaria e nazionale in materia di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari, discipli­nare con un regolamento le forme d’intervento di cui al primo comma, avuto riguardo di quanto disposto dalla presente legge.

 

Articolo 2

 

1.      I Comuni prevedono, nel regolamento di attua­zione della presente legge, l’istituzione di strumenti di segnalazione e di accertamento diretti ad acquisi­re elementi conoscitivi relativamente alla presenza nei propri territori comunali di ogni tipo d’iniziati­va, individuale e collettiva, anche in libere associa­zioni, che persegue attività riconducibili a quelle di cui all’articolo 1, primo comma.

 

2. Le segnalazioni delle attività di cui al primo comma del precedente articolo, effettuate con le modalità di cui al regolamento comunale, sono sog­gette ad accertamenti e valutazioni di commissioni di esperti e tecnici, la cui istituzione e composizione è stabilita dallo stesso regolamento.

 

3.    Le commissioni sono dotate di piena autonomia ed indipendenza per l’effettuazione delle loro valuta­zioni ai fini di cui all’articolo 3.

 

 

Articolo 3

 

1.    I Comuni possono costituire raccolte delle docu­mentazioni storiche, tecniche, testimonianze di diffu­sione e di apprezzamento dei prodotti dei loro territo­ri. Gli elementi più significativi sono trascritti nel registro  Denominazione Comunale (De.Co) al quale sono iscritte le aziende ed i pri­vati cittadini che effettuano tuttora le produzioni tra­dizionali, con ogni notizia utile alla individuazione delle speciali caratteristiche dei prodotti, della localiz­zazione ed estensione della zona di produzione, del­l’epoca nella quale la stessa risulta ivi iniziata, ad opera di chi e da chi viene ora proseguita.

 

2.    Nel registro Denominazione Comunale (De.Co) ciascun produttore può essere distinto con un numero progressivo.

 

3.    L’iscrizione nel registro  Denominazione Comunale (De.Co) avviene dopo aver acquisi­to il parere favorevole della commissione di cui al pre­cedente articolo e viene certificata, a richiesta dell’in­teressato, con le modalità previste dal regolamento.

 

4.    Il regolamento definisce le condizioni da osservare per apporre sul contenitore del prodotto il riferimen­to all’iscrizione nel registro dei prodotti tradizionali del Comune.

 

Articolo 4

 

1.      I Comuni che intendono avvalersi della facoltà a loro attribuita dalla presente legge, ispirano le proprie iniziative a criteri di trasparenza e di efficacia, in parti­colare sotto i profili della ricerca di apporti consultivi e collaborativi presso organi pubblici, associazioni e privati che assumono o intendono assumere iniziative riconducibili ai fini di cui all’articolo 1 della presente legge.

 

2.      I Comuni possono effettuare raccolte e collezioni dei prodotti tradizionali, favorendone la conoscenza da parte di chi vi ha interesse.

 

3.      I Comuni possono organizzare manifestazioni per valorizzare le produzioni tradizionali dei loro territori insieme con le attività culturali alle stesse connesse.

 

4.      Alle manifestazioni suddette i Comuni promuovo­no la partecipazione degli organismi di cui al primo comma, insieme ai quali possono organizzare iniziati­ve d’informazione anche a carattere permanente uti­lizzando strutture esistenti o che potranno essere reperite.

 

Articolo 5

 

1.      Nell’ambito delle disponibilità normative recate alla legge 8 giugno 1990, n. 142, possono essere previ­ste dai regolamenti comunali forme istituzionali asso­ciate, motivate da opportunità di coordinamento e dalla evidente presenza di comuni interessi ai tini della presente legge.

 

Articolo 6

 

1.    Un esemplare dei regolamenti adottati dai Comuni, ai sensi della presente legge. deve essere inviato alla Regione, alla Provincia e alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato entro un mese dalla relativa data di entrata in vigore.

Modalità di accesso:

Accesso libero.

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Pagina aggiornata il 14/05/2024